Art. 1.
(Introduzione dell'educazione ambientale nei programmi scolastici).

      1.  È istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione ambientale.
      2. L'insegnamento dell'educazione ambientale forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.